la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 45
dello statuto, promuove e sostiene i processi  di  innovazione  delle
piccole  e  medie  imprese,  singole o associate, comprese le imprese
artigiane e le cooperative, nonche' la nascita e la crescita di nuove
imprenditorialita', in particolare giovanili, sempre nelle materie di
competenza regionale, con l'obiettivo di creare nuova occupazione.
   2. Per il conseguimento  delle  finalita'  di  cui  al  precedente
comma,  la  Regione  si  avvale della Finanziaria laziale di sviluppo
S.p.a. (Fi.La.S.) con  la  quale  stipula  apposita  convenzione  nel
rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.