la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 45 dello statuto, promuove e sostiene i processi di innovazione delle piccole e medie imprese, singole o associate, comprese le imprese artigiane e le cooperative, nonche' la nascita e la crescita di nuove imprenditorialita', in particolare giovanili, sempre nelle materie di competenza regionale, con l'obiettivo di creare nuova occupazione. 2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente comma, la Regione si avvale della Finanziaria laziale di sviluppo S.p.a. (Fi.La.S.) con la quale stipula apposita convenzione nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.